Grazie al noleggio a lungo termine, le aziende, i professionisti e gli agenti di commercio possono usufruire di una deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA che varia di caso in caso.
I termini di deducibilità del canone variano a seconda dell’uso della vettura ed è importante, inoltre, fare una distinzione tra canone finanziario, ovvero il costo di locazione del veicolo, e canone relativo ai servizi.
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L’uso promiscuo di un veicolo si verifica nei casi in cui il veicolo venga adibito sia a finalità lavorative sia personali. (Circolare Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007, n.1/E).
Questo significa che tutti i costi relativi al noleggio ed ai servizi che questo include, sono totalmente a carico dell’azienda, che concede ai dipendenti il veicolo come benefit.
In busta paga, infatti, il dipendente vedrà incluso un importo calcolato moltiplicando il costo chilometrico di esercizio dell’auto (secondo le tabelle ACI) per una percorrenza annua forfettaria pari a 4500 chilometri (art. 51 comma 4 lettera a del TUIR).
In tutti i casi di uso promiscuo (e quindi di utilizzo del veicolo sia per finalità lavorative che per esigenze personali) il dipendente beneficia di una retribuzione in natura (fringe benefit) che concorre a formare reddito e ad accrescere la base imponibile. La legge di bilancio 2020 (L.27/12 2019 N.160) ha modificato le percentuali per il calcolo del compenso in natura da includere in busta paga del dipendente per uso privato secondo le indicazioni sotto riportate:
RANGE DI CO2* DAL 2021:
* Per il calcolo della tassazione in capo al dipendente dal 1 gennaio 2021 si fa riferimento ai consumi dichiarati e certificati in base al ciclo omologativo WLTP.